Presentazione

CdS in Dietistica

Il laureato in Dietistica è, ai sensi della legge 10 agosto 2000 n. 251, articolo 3, comma 1, l’operatore della professione sanitaria di dietista che svolge, con autonomia professionale, tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e preventivi, nonché le collaborazioni all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale (Decreto del Ministero della Sanità n. 744/94) e dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza dietetico-nutrizionale.
Il Corso di Studio in Dietistica, appartenente alla Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/3),  Area Tecnico-Assistenziale, è istituito presso la Scuola di Medicina e Chirurgia. Sono sede di formazione le strutture delle Aziende di riferimento della Scuola e le strutture accreditate ai sensi Art. 6 della Legge 502/1992.

 

Organi del Corso di Studio:

  1. il Consiglio di Corso di Studio (CDCS), costituito da tutti i docenti universitari di ruolo e ricercatori afferenti al Corso di Studio, nonché dal Direttore delle attività didattiche e del e del tirocinio della sede universitaria e dai componenti le Commissioni di Coordinamento delle sedi non universitarie (come da Protocollo d’intesa Università – Regione). Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti composta da uno studente per ogni sede del Corso di Studio, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio può operare anche attraverso una Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio della Scuola di Medicina;
  2. il Coordinatore del Corso, responsabile del medesimo, che è eletto ogni tre anni tra i professori universitari di ruolo dai membri del Consiglio del Corso di Laurea ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo;
  3. i Coordinatori degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del Corso), proposti dal Consiglio di Corso di Laurea tra coloro che, in servizio presso la struttura  sanitaria sede del corso, sono dotati di Laurea e/o Laurea Magistrale (o titolo equipollente) nell’ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e nominati dal Consiglio della Scuola di medicina, con valutazione comparativa. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico pratici e di tirocinio, presso ciascuna sede del Corso di Laurea, dura in carica tre anni ed è riproponibile; è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici, organizza il calendario delle attività professionalizzanti, indirizza i tutori e ne supervede l’attività, garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio;
  4. la Sottocommissione con poteri deliberanti per le pratiche degli studenti (in accordo con il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo – Art. 4 punto n), la cui composizione e compiti sono definiti da un regolamento approvato dal Consiglio della Scuola di Medicina.